IMPOSTA DI REGISTRO E CASO D’USO – ART. 6 D.P.R. N. 131/1986 – LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO
Il “caso d’uso”, disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986, sussiste «quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento».
Ricorre il “caso d’uso” (e si origina dunque l’obbligo di registrazione) solo se il deposito di un atto vien fatto presso una Cancelleria Giudiziaria nell’esplicazione di attività amministrativa da parte dell’organismo giudiziario, e non invece nell’ipotesi del deposito di un atto che avvenga nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa.
L’ambito amministrativo della giurisdizione è tipicamente definito di “volontaria giurisdizione” e vi rientrano, a titolo di esempio, le pronunzie richieste al giudice in tema di tutela dei minori e degli interdetti, in tema di separazione e divorzio, in tema di omologazione degli atti societari.
Ma non solo. L’attività osservata dalla legge è quella di “deposito” di un atto nell’esplicazione di una attività amministrativa e cioè la sua messa a disposizione del funzionario pubblico affinché questi lo acquisisca al proprio archivio.
Se si ha invece una mera “esibizione”, vale a dire la presentazione di un atto per permetterne la visione, terminata la quale l’atto viene restituito all’esibitore, si è al di fuori del perimetro disposto dalla legge per il verificarsi del “caso d’uso”.
Ne consegue che la allegazione del documento ad un atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale contenzioso (quale può essere un atto di citazione o un ricorso per ingiunzione) rientra, appunto, nell’ambito dell’attività giurisdizionale contenziosa, e non nell’ambito dell’attività amministrativa indicata dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986 nella quale è circoscritto il “caso d’uso”.
Lo scopo di tale norma è quello di evitare che l’imposizione fiscale possa rappresentare un “ostacolo” alla richiesta di giustizia, costringendo il contribuente che voglia instaurare un’azione giudiziaria, ma che non abbia la disponibilità economica per adempiere all’obbligazione tributaria, a rinunciare al proprio diritto di difesa.
In questi termini si è già espresso il Ministero delle Finanze in numerose Risoluzioni Ministeriali, tra le quali possiamo richiamare la Risoluzione n. 250117 del 04.04.1978, n. 251170 del 17.01.1979 e n. 251258 del 05.04.1983, chiarendo che non si tratta di “caso d’uso” l’allegazione di un documento a un atto giudiziario nell’ambito di un’attività processuale contenziosa.
Più in particolare, nella Risoluzione n. 250117 del 04.04.1978 si afferma che: «il deposito degli atti in parola presso le cancellerie avviene nell’esplicazione di un’attività giudiziaria (processo di esecuzione) e, quindi, fuori dall’ambito di previsione del cennato art. 6 che si riferisce, invece, ad una attività amministrativa esplicata dalle stesse cancellerie».
Questa interpretazione è stata inoltre confermata (e mai successivamente smentita) dalla risoluzione n. 251170 del 17.01.1979 in cui è precisato che: «non si verifica l’ipotesi di caso d’uso, in quanto la quietanza non viene depositata, come prescrive l’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 presso la cancelleria giudiziaria nell’esplicazione di attività amministrativa. D’altro canto, come ha giustamente rilevato la parte nel suo esposto, la scrivente ha, in precedenti incontri, già affermato che le quietanze rilasciate a seguito di un provvedimento giurisdizionale non sono soggette a registrazione, in quanto, nei casi della specie, non si verifica il caso d’uso».
Così come dalla risoluzione del 05.04.1983 n. 251258, con cui è stato ribadito che «il deposito delle scritture prodotte in sede di procedura fallimentare al fine di giustificare le domande di insinuazione al passivo – e che non siano comunque soggette a registrazione in termine fisso – non configuri un caso d’uso (..), posto che nella specie non si verifica – come dianzi precisato – la condizione prevista dalla predetta norma relativa “all’esplicazione di attività amministrative”».
Sorry, the comment form is closed at this time.