Art. 6 D.P.R. n. 131/1986 Tag

Mar 09 2020

IMPOSTA DI REGISTRO E CASO D’USO – ART. 6 D.P.R. N. 131/1986 – LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO

Il “caso d’uso”, disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986, sussiste «quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». Ricorre il “caso d’uso” (e si origina dunque l’obbligo di registrazione) solo se il deposito di un atto vien fatto presso una Cancelleria Giudiziaria nell’esplicazione di attività amministrativa da parte dell’organismo giudiziario, e non invece nell’ipotesi del deposito di un atto che avvenga nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa. L’ambito amministrativo della giurisdizione è tipicamente definito di “volontaria giurisdizione” e vi rientrano, a titolo di esempio, le pronunzie richieste al giudice in tema di tutela dei minori e...

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