LA DEDUZIONE AI FINI IRAP DEL PROVENTO RELATIVO AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO AGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER RIDUZIONE DELL’ACCISA SUL GASOLIO (EX CARBON TAX)
La deduzione ai fini Irap del provento relativo al credito d’imposta concesso agli autotrasportatori di merci per riduzione dell’accisa sul gasolio (ex Carbon Tax) non viola l’art.5 comma 3 del D. Lgs 446/1997. Deve farsi infatti richiamo al contenuto della circolare dell’A.d.E. n. 55/E del 20 giugno 2002, nella quale - con riferimento al trattamento fiscale del suddetto credito d’imposta agli autotrasportatori ai fini IRAP - è affermato che “si ritiene pertanto che il credito di imposta a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riproposto da ultimo dal D.L. n.452 del 2001, concorra alla determinazione della base imponibile”. Nella suddetta circolare risulta riportata come segue l’evoluzione della normativa che, fino alla emissione della circolare stessa, ha disciplinato il suddetto credito d’imposta agli autotrasportatori: L del 26 settembre 2000 n. 265 art. 1, convertito con modifiche dalla Legge del 23 novembre 2000 n. 343, che ha disposto il...
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