LA DEDUZIONE AI FINI IRAP DEL PROVENTO RELATIVO AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO AGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER RIDUZIONE DELL’ACCISA SUL GASOLIO (EX CARBON TAX)

LA DEDUZIONE AI FINI IRAP DEL PROVENTO RELATIVO AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO AGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER RIDUZIONE DELL’ACCISA SUL GASOLIO (EX CARBON TAX)

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La deduzione ai fini Irap del provento relativo al credito d’imposta concesso agli autotrasportatori di merci per riduzione dell’accisa sul gasolio (ex Carbon Tax) non viola l’art.5 comma 3 del D. Lgs 446/1997.

Deve farsi infatti richiamo al contenuto della circolare dell’A.d.E. n. 55/E del 20 giugno 2002, nella quale – con riferimento al trattamento fiscale del suddetto credito d’imposta agli autotrasportatori ai fini IRAP – è affermato che “si ritiene pertanto che il credito di imposta a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riproposto da ultimo dal D.L. n.452 del 2001, concorra alla determinazione della base imponibile”.

Nella suddetta circolare risulta riportata come segue l’evoluzione della normativa che, fino alla emissione della circolare stessa, ha disciplinato il suddetto credito d’imposta agli autotrasportatori:

  • L del 26 settembre 2000 n. 265 art. 1, convertito con modifiche dalla Legge del 23 novembre 2000 n. 343, che ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta per la carbon tax e i consumi di gasolio da chi esercita attività di autotrasporto di merci;
  • Legge del 23 dicembre del 2000 n. 388 art.25 e D.L. del 30 giugno del 2001 n. 246, come modificati dal D.L. del 1 ottobre 2001 n. 356,
  • L. del 28 dicembre 2001 n. 452 che ha prorogato il credito di imposta anche per l’esercizio 2002.

Tuttavia, nella circolare risulta erroneamente affermato che l’art. 8 del sopra citato D.L. del 1 ottobre 2001 n.356 avrebbe chiarito che il “credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all’art.63 del TUIR”.

Invero tale precisazione si rinviene all’art.2 del D.P.R. 9 giugno 2000 n.277, il quale costituisce il Regolamento della disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato a norma dell’art.8 della Legge 23 dicembre 1998 n.448.

Dopo il 2002 il suddetto Regolamento veniva richiamato anche nelle successive norme agevolative emesse per gli anni a seguire, fra cui il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n.26.

In quest’ultimo decreto, per effetto dell’aumento dell’accisa sul gasolio usato come carburante in applicazione della direttiva 2003/96/CE, viene riconosciuto al secondo comma il credito d’imposta a favore degli esercenti le attività di trasporto merci “con gli effetti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 9 giugno 2000 n.277”, ivi incluso inequivocabilmente quanto previsto dal sopra citato art.2 del D.P.R. 9 giugno 2000 n.277.

Il suddetto Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n.26 prevede inoltre che “tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446”; quest’ultimo è proprio il decreto legislativo istitutivo dell’IRAP.

Alla luce di quanto sopra illustrato appare evidente che la normativa per i periodi d’imposta successivi al 2007 ha sempre richiamato per il riconoscimento del credito d’imposta “le modalità previste dall’art.6 comma 2, primo e secondo periodo del DL 2 febbraio 2007 n.26”.

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 all’art.61 richiama sia il regolamento di cui al D.P.R. 9 giugno 2000 n.277 apportando modifiche allo stesso circa il periodo di maturazione rendendolo trimestrale, sia il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n.26 nelle modalità previste per il riconoscimento e gli effetti dello stesso, inclusa la espressa previsione nella medesima norma della non tassazione ai fini IRAP per rimando agli effetti previsti all’art.2 del Regolamento anche in applicazione del comma 2-quinquies dell’art.3 del D.L. 24 settembre 2002 n.209 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n.289 art.5 comma 3 e interpretativo dell’applicazione dell’art.11 comma 3 del P.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

In un tale contesto di complessità dei riferimenti normativi per quanto concerne la non imponibilità Irap del credito di imposta sulle accise, appare evidente come l’A.d.E. non si sia prontamente adeguata con circolare correttiva rispetto ai contenuti della circolare n. 55/E del 20 giugno 2002.

Sul tema si è invece espressa con la circolare n. 41 del 2004 la “CONFETRA”, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, la quale afferma che: i crediti di imposta “Carbon Tax” e “caro gasolio” sono esclusi dalla tassazione sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.

Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova con sentenza n.10/2019 Reg. Sent. del 25/03/2019, depositata il 29/04/2019, ha confermato la tesi della deducibilità ai fini Irap del provento relativo al credito d’imposta concesso agli autotrasportatori di merci per riduzione dell’accisa sul gasolio (ex Carbon Tax).

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