L’APPLICABILITA’ DELL’ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ALLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione: lo stabilisce lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) all’art. 8, rubricato «Tutela della integrità patrimoniale», che lo ha perentoriamente disposto, al primo comma, generalizzando così l’istituto a tutto il diritto tributario.
L’obbligazione tributaria si sostanzia in un’obbligazione pubblicistica, di natura legale, avente ad oggetto una prestazione pecuniaria.
Tale obbligazione, presentando un’identità di struttura con quella civilistica, consente di far riferimento, ai fini della sua disciplina, anche alla normativa dettata dal codice civile.
In assenza di espresse previsioni derogatorie, l’istituto della compensazione può legittimamente ritenersi applicabile anche al rapporto d’imposta.
L’art. 8, c. 1, L. n. 212/00 non disciplina espressamente la tipologia di crediti che il contribuente può legittimamente opporre in compensazione.
Per stabilire se la compensazione di debiti tributari si possa operare anche con crediti di natura extratributaria (es. crediti vantati dal contribuente verso l’A.F. in virtù di rapporti negoziali), si deve far riferimento alla disciplina dettata dal codice civile che, all’art. 1243, richiede la mera omogeneità dei rispettivi debiti.
In assenza dei previsti Regolamenti di attuazione dell’art. 8, c. 1, L. n. 212/00, pare corretto riferirsi ai principi civilistici anche per quanto concerne i requisiti di applicabilità della compensazione tributaria (certezza, liquidità ed esigibilità).
Il contribuente che intende estinguere per compensazione l’obbligazione tributaria deve opporre il proprio credito all’Ufficio dell’Agenzia fiscale cui competono le attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative al debito oggetto dell’obbligazione da estinguere.
Il contribuente potrà opporre in compensazione anche un credito vantato nei confronti di un’Agenzia fiscale diversa da quella nei cui confronti risulta debitore.
Tale possibilità si spiega in ragione del fatto che le singole Agenzie fiscali non risultano titolari del rapporto d’imposta, facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, bensì sono unicamente competenti in materia di accertamento e riscossione.
Il contribuente è legittimato a estinguere per compensazione i propri debiti tributari anche qualora il rapporto impositivo rientri nella titolarità di enti territoriali quali Regioni, Province e Comuni.
Ai sensi dell’art. 1242 c.c., la compensazione produce i suoi effetti sin dal giorno della coesistenza dei debiti.
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