LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GG DAL PVC (ART. 12 C.7 LEGGE N. 212 DEL 27/07/2000 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) – IL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE

LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GG DAL PVC (ART. 12 C.7 LEGGE N. 212 DEL 27/07/2000 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) – IL FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE

Vi sono casi in cui l’Agenzia delle Entrate notifica gli avvisi di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del Processo Verbale di Contestazione, con il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 12, 7 comma dello statuto dei diritti del contribuente.

La Cassazione ha statuito la nullità dell’avviso di accertamento “emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, laddove il provvedimento di imposizione non rechi la motivazione sull’urgenza che ha determinato una siffatta adozione” (Cassazione Civile, Sez. Tributaria, sentenza n. 22320 del 03/10/2010).

Il mancato rispetto del termine deve sempre essere motivato dall’Ufficio, e sta al contribuente contestare nel merito la fondatezza della motivazione.

Sul punto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, lo Statuto del contribuente deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio. Le specifiche ragioni di urgenza che consentono l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del ridetto termine dilatorio, peraltro, non possono identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento” (Cass. civ. Sez. V, 22/03/2017, n. 7290).

Si rende sempre necessario enunciare in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi cd. armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa” (Cass. civ. Sez. V, 03/02/2017, n. 2875).

In un caso di fallimento del contribuente e conseguente urgenza di insinuazione, la giurisprudenza ha affermato: “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’intervenuta dichiarazione di fallimento di quest’ultimo giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a prescindere dalla sua esternazione all’interno dell’atto impositivo, non richiesta dallo Statuto del contribuente, né da altra specifica disposizione, discendendo l’urgenza dalla necessità dell’Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 25/02/2008).” (Cass. civ. Sez. V, 28/06/2016, n. 13294 (rv. 640170)).

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