SOCIETÀ DI PERSONE CON DUE SOCI – CASI DI ESCLUSIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 2286 E 2287 ULTIMO COMMA C.C. – REVOCA DELL’AMMINISTRATORE PER GIUSTA CAUSA AI SENSI DELL’ART. 2259 3° COMMA CODICE CIVILE – LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA

SOCIETÀ DI PERSONE CON DUE SOCI – CASI DI ESCLUSIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 2286 E 2287 ULTIMO COMMA C.C. – REVOCA DELL’AMMINISTRATORE PER GIUSTA CAUSA AI SENSI DELL’ART. 2259 3° COMMA CODICE CIVILE – LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA

Il socio-amministratore di una società di persone che ponga in essere atti in contrasto con i doveri inerenti al mandato conferitogli e/o con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, può essere escluso dalla società di persone composta da due soci ai sensi degli artt. 2286 e 2287 ultimo comma c.c..

Tra le condotte sanzionabili si pongono, a titolo esemplificativo, l’appropriazione di utili e di risorse della società, ovvero l’utilizzo dei fondi sociali per fini non riconducibili agli scopi statutari, e comunque ogni atto confliggente con la funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l’esercizio in comune di un’attività economica, proprio al conseguimento ed alla condivisione degli utili.

Inoltre, secondo l’art. 2259 del Codice Civile, ciascun socio di società ha il diritto di ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore qualora sussista giusta causa.

La giusta causa rientra in tutte le ipotesi in cui l’operato dell’amministratore impedisca il corretto svolgimento dell’attività sociale, e dunque in tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento, ovvero che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi, e incidono negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendono impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato.

Secondo la dottrina la giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone sussiste anche in caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sull’idoneità dell’organo di gestione.

0 Comments
Share Post
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.