IL LEASING TRASLATIVO RISOLTO PRIMA DEL FALLIMENTO – Applicazione art. 1526 Cod. Civ.
E’ noto che nel leasing di godimento è necessario che il contratto venga pattuito con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto ed a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; per contro, ai fini della qualificazione del leasing traslativo, è necessario che la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e che i canoni abbiano avuto la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto. L'elemento imprescindibile e dal cui accertamento dipende la qualificazione giuridica del rapporto è quindi quello di verificare se "il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene, ovvero la funzione del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della...
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