Contenzioso tributario – la prova dei costi deducibili e la deducibilità dei costi di sponsorizzazione

Ago 02 2021

Contenzioso tributario – la prova dei costi deducibili e la deducibilità dei costi di sponsorizzazione

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Nel contenzioso tributario, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti l’inesistenza di costi deducibili (quali i costi di sponsorizzazione), con conseguente recupero a tassazione delle relative spese dedotte, l’esistenza delle operazioni e la legittimità della deduzione è idoneamente provata da parte del contribuente attraverso l’esibizione dei contratti di sponsorizzazione, delle fotografie e degli articoli della stampa specializzata attestanti detta sponsorizzazione, nonché dei bonifici di pagamento e della regolare documentazione contabile (sul tema si veda la sentenza della Comm. Trib. Reg. di Bologna del 28/03/2019).

La Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza che, nel caso di spese di sponsorizzazione, l’onere della prova sia sempre a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Si veda, a titolo di esempio, la pronuncia della Cassazione 27/04/2012 n. 6548, ove, nella parte motiva, si stabilisce quanto segue: “(…)  laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, sarà l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza e sul rilievo che la sponsorizzazione si traduce per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato, che “l’evidente inerenza all’attività di impresa, ai fini fiscali, dei costi della sponsorizzazione, qualora lo sponsor sia lo stesso titolare del marchio o il produttore del bene da promuovere, resta invariata, in difetto di elementi di prova di segno contrario addotti dal fisco, anche, nel caso in cui, come nella specie, lo sponsor, pur non essendo il titolare del marchio, ne sia l’utilizzatore, in via esclusiva, sul territorio nazionale, e dunque, il soggetto che, comunque, trae, dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale” (4518/13; 4516/13)”.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, non specificatamente disciplinato dalla legge, che ricomprende tutte quelle tipologie nelle quali un soggetto, detto “sponsee” (sponsorizzato), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire agli altri lʼuso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marchiato, o anche tenere determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di veicolazione commerciale.

Da ciò ne discende, secondo la Suprema Corte, che “… la pubblicizzazione del marchio e del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per lʼimpresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale” (Cass. n. 6548, 27 aprile 2012).

Per tale motivo, i costi di sponsorizzazione possono essere deducibili, in quanto “un costo dal reddito dʼimpresa non postula che esso sia necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio allʼimpresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere unʼattività potenzialmente idonea a produrre utili” (Cass. n. 6548/2012; Cass. n. 16826/07).

A tal proposito, si richiama l’art. 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986, il quale dispone: “le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi (…)”.

Ciò significa che il concetto di inerenza dei costi va riferito non ai ricavi, ma allʼoggetto dellʼimpresa e, quindi, la deducibilità di costi non è necessariamente collegata alla realizzazione di ricavi (Cass. n. 6194,16.3.2007; Cass. n. 1389,21.1.2011; Cass. n. 20054, 24.9.2014; Cass. n. 20055, 24.9.2014).

I costi di sponsorizzazione, traducendosi per lo sponsor in una forma di pubblicità consistente nella promozione del marchio e del prodotto, vanno considerati, di per sé, inerenti allʼattività dʼimpresa senza che rilevi la non congruità tra la spesa ed i ricavi realizzati nellʼanno di imposta, in quanto non occorre che vi sia un immediato riscontro, ma solo che tale costo sia proiettato ad utilità future (cfr. Cass. n. 27198, 22.12. 2014; Cass. n. 6548, 27.4.2012; Cass. n. 10319, 20.5.2015; Cass.n.5195, 16.3.2016).

Inoltre, giova mettere in evidenza che, sebbene la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi rientri nei poteri del Fisco, anche se non risultano irregolarità delle scritture o vizi degli atti giuridici, tale sindacato non può certo spingersi sino alla “verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa lʼopportunità di tali costi rispetto allʼoggetto dellʼattività (…) perché il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate allʼimprenditore” (cfr. Cass. n. 10319, 20.5.2015).

La Corte di Cassazione, soffermandosi in particolare sui costi di sponsorizzazione, in una recente pronuncia del 2019 (Cass. Civ. Sez. VI, 18/12/2019 n.33557) ha avuto modo di chiarire che: “I costi di sponsorizzazione, costituiscono per lo sponsor una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sicchè vanno considerati, ai fini fiscali, inerenti all’attività di impresa, senza che rilevi, in assenza di elementi di prova contraria – il cui onere incombe sull’Amministrazione finanziaria – che lo sponsor sia solo l’utilizzatore del marchio, in via esclusiva, sul territorio nazionale, identificandosi in tale evenienza, nel soggetto che, dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, trae un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale.

Ancora, sempre la Cassazione ha previsto che “L’inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo. La disciplina del Tuir consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione, perfino qualora esso stato stipulato a favore di un terzo, laddove il contribuente alleghi e dimostri le potenziali utilità per la propria attività commerciale, o i futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo.” (Cass. 27/04/2012 n.6548).

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