SULLA DECADENZA DALLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SOCIO ACCOMANDANTE EX ART. 147 L. FALL.

SULLA DECADENZA DALLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SOCIO ACCOMANDANTE EX ART. 147 L. FALL.

L’art. 147 l. fall. – R.D. n. 267/1942 – prevede in caso di fallimento di una società l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, senza distinguere tra coloro che siano tali “ab origine” per contratto sociale e quelli che lo siano diventati per effetto di vicende particolari, tra cui va annoverato l’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione della società. (si confronti sul punto la sentenza del Trib. Mantova Sent., 11/10/2007).

Detto principio era stato in precedenza chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “La disciplina dell’art. 147 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce non soltanto ai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale, ma anche a quegli altri soci che, pur non essendo tenuti per contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbiano assunto responsabilità illimitata e solidale verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, il fallimento della società in accomandita semplice va esteso anche all’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione della società stessa”. (Cass. civ. Sez. I, 28/04/1999, n. 4270).

Ai sensi dell’art. 2320 c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale da conferirsi per singoli affari.

La procura può essere, pertanto, rilasciata solo per il compimento di un singolo e ben delimitato atto, in esecuzione di una scelta operata dal titolare di un potere di amministrare la società, e non può autorizzare il compimento di una categoria di operazioni, e così consentire, per la sua indeterminatezza, al socio accomandante un’attività di ingerenza nell’attività sociale, che è propria del titolare dell’impresa.

Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza costituisce “violazione al disposto di cui alla suddetta noma codicistica il rilascio, al socio accomandante, di una delega attributiva di un pieno e generale potere di movimentazione di un conto corrente bancario, violazione dalla quale deriva la conseguente assunzione di responsabilità illimitata da parte del medesimo socio accomandante verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali in tal modo assunte” (App. Roma Sez. III, 31/07/2007).

Secondo altre pronunce sulla norma in esame, costituisce atto di immistione vietata la conduzione di trattative precontrattuali con i terzi e la responsabilità dell’accomandante permane anche se poi il contratto con il terzo sia stato concluso dall’accomandatario in rappresentanza della società (T. Milano 3.10.1991); ugualmente costituiscono immistione vietata sia la delega di tutta la gestione bancaria della società (C. 2854/1998), sia la delega attributiva di un pieno e generale potere di movimentazione di un conto corrente bancario (A. Roma 31.7.2007, già citata).

Ed ancora: “La procura dell’accomandante per operare sul conto corrente bancario della società, se pur formalmente definita come speciale, riveste carattere generale, e quindi concreta un’ingerenza dell’accomandante nella gestione della società quando, dalla sua genericità e indeterminatezza, è possibile valutare che il complesso dell’attività delegata implichi autonome scelte di indirizzo economico o finanziario” (App. Venezia, 03/07/2014).

Dunque, il socio accomandante che, in assenza di una procura speciale per i singoli atti e al di fuori di un rapporto di subordinazione diretto con il socio accomandatario, si ingerisce nella gestione della società, così violando il divieto previsto dall’art. 2320 c.c., comma 1, risponde solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, indipendentemente dall’intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, ed è assoggettabile a fallimento ex art. 147 L. Fall..

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