LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO FISCALE – I TERMINI DI PRESCRIZIONE RADDOPPIATI AI SENSI DELL’ART. 37 COMMI 24 E 25 DEL D.L. 223/00 CONVERTITO IN L. N. 248/06
In alcuni casi gli avvisi di accertamento fiscali danno atto che la notifica dei medesimi viene effettuata oltre i termini ordinari di prescrizione in considerazione della avvenuta trasmissione all’Autorità Giudiziaria, effettuata in data anteriore alla scadenza del termine accertativo come previsto dal D.Lgs. 128/2015, della comunicazione di notizia di reato nei confronti del contribuente e delle persone fisiche responsabili del reato stesso.
Con la conseguenza che i termini di prescrizione risultano raddoppiati ai sensi dell’art. 37 commi 24 e 25 del D.L. 223/00 convertito in L. n. 248/06.
Sulla questione la giurisprudenza afferma che nel caso di avvisi notificati dopo il 02.09.2015, il raddoppio dei termini si può applicare solo se la denuncia penale è stata effettivamente inviata e se questa sia stata presentata entro il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Di seguito una delle sentenze sopra richiamate:
“Nessuna incompatibilità tra le disposizioni transitorie in tema di raddoppio dei termini di accertamento di cui al D.Lgs. n. 128/2015 e legge n. 208/2015, per gli atti impositivi e sanzionatori relativi alle annualità precedenti il 2016. Per individuare la corretta normativa applicabile bisogna far riferimento alla data di notifica degli atti. In particolare, per agli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015, o entro il 31 dicembre 2015 se conseguenti a processi verbali di constatazione o inviti a comparire dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, è applicabile l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 che prevede la legittimità del raddoppio anche se la notitia criminis non è stata inviata. Diversamente, per gli atti notificati dopo le indicate date, è applicabile il regime transitorio di cui al comma 132 dell’art. 1, legge n. 208/2015, che prevede la legittimità del raddoppio solamente se la denuncia penale è stata effettivamente inviata e se questa sia stata presentata entro il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. (Cass. civ. Sez. V, 16/12/2016, n. 26037).
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