PIANO DEL CONSUMATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.3 DEL 27 GENNAIO 2012 – LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE
L’art. 12 bis della norma in oggetto prevede che quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
Vi è pertanto la possibilità per il debitore esecutato di proporre istanza al Giudice del sovraindebitamento per la sospensione della procedura esecutiva, ovvero di proporre la medesima istanza di sospensione al Giudice dell’esecuzione, prima che sia intervenuta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.
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