Approfondimenti

Ago 07 2017

PIANO DEL CONSUMATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.3 DEL 27 GENNAIO 2012 – LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE

L’art. 12 bis della norma in oggetto prevede che quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Vi è pertanto la possibilità per il debitore esecutato di proporre istanza al Giudice del sovraindebitamento per la sospensione della procedura esecutiva, ovvero di proporre la medesima istanza di sospensione al Giudice dell’esecuzione, prima che sia intervenuta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati....

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Nov 24 2015

IL LEASING TRASLATIVO RISOLTO PRIMA DEL FALLIMENTO – Applicazione art. 1526 Cod. Civ.

E’ noto che nel leasing di godimento è necessario che il contratto venga pattuito con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto ed a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; per contro, ai fini della qualificazione del leasing traslativo, è necessario che la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e che i canoni abbiano avuto la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto. L'elemento imprescindibile e dal cui accertamento dipende la qualificazione giuridica del rapporto è quindi quello di verificare se "il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene, ovvero la funzione del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della...

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Nov 10 2015

LA NULLITA’ DEI CONTRATTI BANCARI PER DIFETTO DI IDONEA FORMA SCRITTA E MANCANCA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA

Si verificano di frequente casi in cui non siano prodotti agli atti di causa i contratti bancari muniti di idonee firme a nome e per conto della banca. E’ altresì frequente che manchi pure la dichiarazione rilasciata dal correntista di aver ricevuto copia dei contratti di conto corrente che fosse firmata in modo idoneo da funzionario della banca e che contenesse tutte le pattuizioni e condizioni contrattuali. E’ importante evidenziare come vada distinta l’ipotesi in cui il correntista dichiari solo di aver ricevuto copia semplice del documento o del foglio informativo delle condizioni di conto, da quella, ben diversa, in cui il correntista dichiari di aver ricevuto copia di tutti tali documenti debitamente sottoscritti dalla banca. La necessaria sottoscrizione del contratto - a pena di nullità - ad opera di entrambe le parti è principio consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione: “Qualsiasi contratto degli enti locali, anche se...

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