
LA NULLITA’ DEI CONTRATTI BANCARI PER DIFETTO DI IDONEA FORMA SCRITTA E MANCANCA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
Si verificano di frequente casi in cui non siano prodotti agli atti di causa i contratti bancari muniti di idonee firme a nome e per conto della banca.
E’ altresì frequente che manchi pure la dichiarazione rilasciata dal correntista di aver ricevuto copia dei contratti di conto corrente che fosse firmata in modo idoneo da funzionario della banca e che contenesse tutte le pattuizioni e condizioni contrattuali.
E’ importante evidenziare come vada distinta l’ipotesi in cui il correntista dichiari solo di aver ricevuto copia semplice del documento o del foglio informativo delle condizioni di conto, da quella, ben diversa, in cui il correntista dichiari di aver ricevuto copia di tutti tali documenti debitamente sottoscritti dalla banca.
La necessaria sottoscrizione del contratto – a pena di nullità – ad opera di entrambe le parti è principio consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione: “Qualsiasi contratto degli enti locali, anche se a trattativa privata, deve essere consacrato, a pena di nullità, in un unico documento, recante la sottoscrizione della parte privata e dell’organo investito del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi” (Cassazione civile sez. II, 14 novembre 2012, n. 19934).
Qualora la forma scritta del contratto sia richiesta per la validità dell’atto, la omessa sottoscrizione da parte di uno dei contraenti non può essere sanata da eventuali espressioni generiche di manifestazione del consenso: “La sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, è l’espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta “ad substantiam”. Pertanto, una scrittura che contenga espressioni generiche di consenso (nella specie: come d’accordo) ma sia priva della sottoscrizione dell’obbligato, non può integrare l’atto scritto richiesto dall’art. 1350 c.c. e non è valida né come contratto definitivo né come preliminare” (Tribunale di Savona, sent. del 23 giugno 2006).
La giurisprudenza si è poi ripetutamente pronunciata in relazione alla nullità del contratto finanziario per inosservanza della forma scritta, qualora il contratto sia privo di entrambe le firme dei contraenti.
Benché le pronunce siano relative al difetto della forma scritta nei contratti di investimento ex art. 23 Testo Unico Finanziario, risultano perfettamente applicabili anche ai contratti bancari. Si rammenta difatti che l’art. 23 TUF ha contenuto identico rispetto all’art. 117 TUB, prevedendo che i contratti – relativi alla prestazione dei servizi di investimento – debbano essere redatti per iscritto ed in difetto siano affetti da nullità.
Così in particolare ha statuito la giurisprudenza: “La forma scritta per il contratto di investimento prevista all’art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; (…) La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto (nella specie di investimento), né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevanti a tale fine la mancata contestazione degli estratti del conto titoli, del conto corrente e l’invio da parte della banca degli attestati di esecuzione degli ordini di investimento, così come ogni eventuale condotta successiva o volontà implicite desumibili da comportamenti attuativi del contratto” (Tribunale di Mondovì, sent. n. 390 del 09 novembre 2010; conf.: Corte d’Appello di Torino, sentenza del 20 gennaio 2012; Tribunale di Siena, sentenza n. 261 del 19 luglio 2012; Tribunale di Bologna, sentenza del 27 marzo 2012).
Il difetto della forma scritta quindi non può essere sanato nemmeno se la banca produca in giudizio il contratto sottoscritto dal solo cliente e questi abbia eccepito la nullità del contratto, come ha difatti statuito la giurisprudenza: “Risulta totalmente disatteso l’obbligo di forma scritta prescritto ad substantiam dall’art. 23 del TUF e dalla normativa secondaria di attuazione di cui al Reg. Consob 11522/98 qualora il contratto quadro sia stato sottoscritto solo dal cliente-investitore. Conseguentemente, il modulo, impropriamente intitolato “contratto”, non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso ex art. 1325 c.c.. Nè può valere al fine di perfezionare la mancata sottoscrizione del contratto la produzione in giudizio dello stesso ad opera della parte che non lo ha sottoscritto qualora la parte che ha sottoscritto abbia, medio tempore, revocato il proprio consenso eccependo la nullità del contratto quadro e così, inequivocabilmente, manifestato la volontà di privare di effetti la proposta. Allo stesso modo, il difetto di forma scritta non può ritenersi sanato dalla semplice circostanza che le parti abbiano dato esecuzione al contratto per anni atteso che il comportamento concludente non è in alcun modo idoneo a sopperire il difetto di forma ed il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida. L’accertata nullità del contratto quadro è radicalmente invalidante l’ordine d’acquisto non supportato da valido contratto quadro” (Tribunale di Bologna, sentenza del 27 marzo 2012).
Come è noto, la Corte di Cassazione non ha ritenuto necessario che le sottoscrizioni delle parti siano contenute in un unico documento, ben potendo essere incluse in due documenti differenti e redatti in momenti successivi, purchè si tratti di documenti strettamente connessi e dunque purchè l’uno costituisca una proposta contrattuale e l’altro costituisca l’espressa accettazione della proposta: “Ai fini della configurazione di un contratto con forma scritta “ad substantiam” non è né richiesta, né necessaria la simultaneità della sottoscrizione dei contraenti. Non occorre, in particolare, che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora – sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito – si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 14584 del 21 agosto 2012).
Qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti differenti – proposta contrattuale seguita dalla relativa accettazione – è però necessaria la produzione in giudizio di entrambi i documenti, non potendo ritenersi sufficiente la produzione della sola proposta da parte del cliente, seguita da un documento ove il cliente attesti di avere ricevuto l’accettazione da parte della banca. In tal caso non è soddisfatto il requisito della forma scritta.
Così ha deciso la giurisprudenza di merito: “La mancanza di forma scritta del contratto quadro non può essere sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del documento sottoscritto dall’investitore se questi ha agito per la declaratoria di nullità dello stesso. La circostanza che l’investitore abbia firmato una dichiarazione attestante la ricezione di una copia del contratto, debitamente sottoscritta da un soggetto abilitato a rappresentare la banca, non è idonea a dimostrare l’avvenuta conclusione dello stesso nel rispetto della disciplina in materia” (Tribunale di Torino, sez. I, sent. del 05 febbraio 2010).
La nullità del contratto per omessa sottoscrizione delle parti comporta per i contratti finanziari la nullità dei singoli investimenti; mentre per i contratti bancari comporta la mancata previsione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto e dunque la non debenza di tali voci.
Ne consegue che nessun interesse passivo e nemmeno moratorio potrà essere applicato al rapporto, né spese e nemmeno commissioni di massimo scoperto.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse si osserva che dalla nullità dei contratti bancari consegue la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che spese e commissioni); questo in quanto né l’art. 117 TUB né l’art. 1284 c.c. prevedono in caso di nullità assoluta del contratto l’applicabilità di un tasso di interesse (che sia B.O.T. come nell’art. 117 TUB o che sia legale come nell’art. 1284 c.c.).
Il comma 7 dell’art. 117 TUB dispone la sostituzione con il tasso nominale dei B.O.T. solo in ipotesi di inosservanza del comma 4 (mancata indicazione del tasso in un contratto esistente) (il comma 5, richiamato nel comma 7, è stato abrogato).
Nell’ipotesi del comma 3 dell’art. 117 TUB (“Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”) non è previsto alcun tasso sostitutivo, il che è comprensibile nella funzione sanzionatoria del richiamato comma 3.
Pertanto nessun tasso di interesse è dovuto ai sensi dell’art. 117 TUB in ipotesi di nullità per mancanza del contratto scritto, non essendo applicabile il comma 7.
Inoltre, gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. non sono un automatismo di legge, nel senso che per essere applicati necessitano di una apposita domanda del creditore, la quale per i rapporti bancari deve risultare per iscritto. Nessuna norma prevede la vigenza automatica di interessi, legali o meno, in un rapporto di conto corrente, tantomeno bancario. Dunque nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta.
In conclusione, sussiste il vizio di forma, in mancanza di contratto sottoscritto dalla banca, in tutti i casi in cui non vi sia una espressa dichiarazione firmata dal correntista che attesti di aver ricevuto copia del contratto e del foglio informativo firmate in modo idoneo da funzionario della banca munito dei necessari poteri di rappresentanza e contenenti tutte le pattuizioni e condizioni contrattuali, non essendo all’uopo sufficiente la dichiarazione di aver ricevuto copie semplici dei documenti su fogli separati e non firmati, in alcuni casi persino prive delle condizioni di conto.
Abc finance
Ottimi spunti di riflessione suu cui riflettere